CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. PER
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO
DISTRIBUZIONE SERVIZI
Il giorno 21 del mese di maggio dell’anno 2003, presso la sede della Confcommercio della provincia di Imperia
Tra
CONFCOMMERCIO della provincia di IMPERIA –Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Imperia in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Signor Enrico Lupi con l’intervento e l’assistenza del Direttore della Confcommercio di Imperia, signor Giuliano Terragno assistito dal Vice Direttore, Signor Claudio Roggero
E
FILCAMS-CGIL della provincia di Imperia , in persona del signor Paolo Marengo , segretario generale territoriale
FISASCAT-CISL della provincia di Imperia, in persona del signor Claudio Bosio, segretario generale territoriale
UILTUCS-UIL della provincia di Imperia, in persona del signor Luciano Gullone, segretario generale territoriale
V i s t o
Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi vigente
Si è stipulato
il presente Contratto Integrativo Provinciale in ordine all’applicazione in sede provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi vigente composto di:
PREMESSA
N. 19 ARTICOLI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA FILCAMS-CGIL
DI IMPERIA
……………………………………… ………………………………
FISASCAT-CISL
…………………………………….
……………………………….
………………………………………..
UILTuCS-UIL
……………………………
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
AL C.C.N.L. PER DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
PREMESSA
I riferimenti al C. C. N. L. si intendono fatti al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
ARTICOLO 1
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE
Le parti stipulanti il presente contratto integrativo provinciale concordano che, almeno una volta all’anno, dovranno incontrarsi per procedere ad un esame congiunto sull’utilizzo di rapporti di lavoro atipici, sulle dinamiche e sulle prospettive di sviluppo, ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, affiliazione, internazionalizzazione, terziarizzazione e/o esternalizzazione, innovazione tecnologica, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.
In relazione a quanto previsto dal CCNL in materia di accordi territoriali, le parti stipulanti il presente contratto integrativo provinciale confermano il recepimento degli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alla Confcommercio e le Organizzazioni territoriali della FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL, che diventano parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale.
ARTICOLO 2
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti dichiarano che la sfera di applicazione del presente contratto è quella prevista dal CCNL vigente.
Le parti stipulanti il presente contratto integrativo si impegnano ad incontrarsi, a richiesta di una delle parti stipulanti, allo scopo di verificare i problemi connessi alla classificazione del personale ed in particolare per definire ed inquadrare le figure professionali non previste attualmente nella classificazione contrattuale.
Adeguato risalto sarà inoltre dato, in tale sede, allo sviluppo delle misure opportune per elaborare iniziative atte a favorire e garantire le pari opportunità uomo-donna.
ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
E ARBITRATO
Le parti stipulanti il presente contratto integrativo recepiscono quanto previsto dal CCNL in materia di regolamentazione delle procedure per la composizione delle controversie. Le componenti della Commissione di conciliazione territoriale si intendono configurate e riconosciute in seno alla Commissione Paritetica Provinciale, così come definite dal Contratto Integrativo Provinciale del 15.9.59, recepito con validità erga omnes dal DPR 1136 del 2.1.62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 13.08.62.
Le parti, nell’ambito della vigenza del presente contratto integrativo provinciale, si impegnano ad istituire il collegio di arbitrato in materia di lavoro, ivi comprese le materie regolamentate dall’art.7 della legge 300/70.
ARTICOLO 4
COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE
In riferimento al precedente articolo si riconferma che la Commissione Paritetica Provinciale è composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dalla Confcommercio, e da tre rappresentanti dei lavoratori, nominati uno ciascuno da : FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL.
Il funzionamento della stessa é previsto da apposito regolamento.
Il Contratto Integrativo Provinciale del 15.9.59, recepito con validità erga omnes dal DPR 1136 del 2.1.62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 204 del 13.08.62, come modificato dal Contratto Integrativo Provinciale del 28.6.1973 , fissa il sistema di finanziamento delle risorse per il funzionamento dell’attività svolta dalla Commissione Paritetica Provinciale e delle Organizzazioni componenti che la formano.
ARTICOLO 5
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO
AZIENDALE
Si ribadisce che la contrattazione integrativa a livello aziendale dovrà svolgersi con l’intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni Sindacali locali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione Territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese.
ARTICOLO 6
PERIODO DI PROVA
Si ribadisce che il periodo di prova di cui al CCNL del 94 dovrà risultare, per avere efficacia, da atto scritto comunicato al lavoratore al momento dell’assunzione.
ARTICOLO 7
APPRENDISTATO
Le parti, riconoscendo l’importanza dell’apprendistato , si impegnano a monitorare annualmente tale fenomeno attraverso l’Osservatorio Provinciale di cui all’art. 16 del presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli incontri avranno altresì il compito di verificare e valutare la corretta applicazione delle norme inerenti alla formazione teorica prevista per tale tipologia, fornendo le opportune indicazioni all’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, anche al fine di segnalare alle istituzioni preposte l’esito di tali analisi.
Nell’applicazione dello strumento dell’apprendistato, in caso di assenza per motivi per i quali è prevista la conservazione del posto di lavoro, il periodo di apprendistato si prolungherà per una durata equivalente all’assenza.
In caso di malattia, tale prolungamento verrà conteggiato solamente se la stessa si protrarrà per più di 30 giorni consecutivi.
Per quanto non previsto, qualora intervenissero norme legislative o accordi interconfederali di ulteriore regolamentazione di tale materia, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare la possibilità di stipulare accordi che costituiranno parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 8
ORARIO DI LAVORO
NASTRO ORARIO
NASTRO ORARIO DI LAVORO IN TURNO UNICO
Le parti convengono di fissare un nastro orario massimo entro il quale effettuare la prestazione lavorativa giornaliera, per i lavoratori dipendenti del terziario, al fine di definire una regola comune a tutto il settore, nel rispetto del contratto nazionale, delle leggi in materia di orario di lavoro e delle direttive comunitarie .
Le parti, in tal senso, distinguono l’attività di commercio alimentare dalle altre comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.
Nel primo caso il nastro orario viene fissato in 12 ore (alimentare)
Nella seconda ipotesi lo stesso viene fissato in 11 ore (non alimentare)
In caso di attività mista, il settore di appartenenza verrà determinato con riferimento alla superficie di vendita occupata rispettivamente da ogni settore.
In entrambi i casi l’orario di lavoro giornaliero non può essere spezzato in più di due turni.
Fermo restando quanto previsto dall’art.38 del CCNL del 3 novembre ‘94 all’interno del nastro orario il datore di lavoro, che opera con orario continuato di apertura dell’azienda, concorderà la durata della pausa pranzo con la Commissione Paritetica Provinciale quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale del Terziario, ovvero con le RSU/RSA, ove costituite.
Per i lavoratori dipendenti in turno unico, le parti rimandano esplicitamente alla legge 66/2003. In caso di turno unico di durata superiore a 7 ore la pausa sarà pari a 30 minuti e sarà in ogni caso retribuita.
Per il settore di distribuzione carburanti valgono le norme previste dal C.C.N.L..
Nel caso in cui gli aggiornamenti delle norme regionali di cui alla D.lgs 114/98 prevedessero modifiche ai settori commerciali di riferimento, le parti, già fin d’ora, si dichiarano disponibili ad incontrarsi per verificare la rispondenza del nastro orario previsto nel presente articolo e se del caso, a modificarlo in base alle nuove esigenze.
ARTICOLO 9
LAVORO DOMENICALE E FESTIVO
Le parti convengono sull’opportunità di procedere ad una disciplina territoriale del lavoro domenicale e festivo, nella comune presa d’atto che la profonda modificazione della distribuzione e la sempre più determinante vocazione turistica dell’economia provinciale, nonché il mutamento delle abitudini dei consumatori, comportino la necessità di un incremento delle aperture festive e domenicali degli esercizi.
Per tutti i lavoratori, siano essi assunti a full-time, part-time, a tempo indeterminato o a tempo determinato o per quelli avviati tramite le agenzie di lavoro interinale, la regolamentazione del lavoro domenicale e festivo sarà quindi ispirata alle fattispecie sottoindicate, con esclusione dei dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradale, per i quali si continuerà ad applicare l’art. 67 del CCNL del 94 e di tutti coloro per i quali vige il divieto per legge.
Per le ore prestate nell’ambito dell’orario di lavoro domenicale e festivo, verrà corrisposta al lavoratore, sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 115, seconda parte , del CCNL del 1994, così come aggiornato dal CCNL del 1999, la seguente maggiorazione da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art.113 del CCNL del 1994, seconda parte:
a) Fermo restando la non obbligatorietà dello svolgimento del lavoro domenicale e l’esigenza dell’azienda di ottimizzare l’offerta commerciale, solamente a quei dipendenti che dichiareranno e garantiranno per iscritto, entro il 31 marzo di ogni anno o, per i nuovi assunti, al momento dell’assunzione, la propria disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in almeno 13 giornate domenicali e/o festive durante l’anno solare, per le ore di lavoro prestate nelle domeniche e/o festività lavorate nel corso dell’anno, successive alle prime 13, la maggiorazione del 30% sarà elevata al 45%. Il datore di lavoro si impegnerà a comunicare l’effettuazione del lavoro domenicale e/o festivo con almeno 10 giorni di anticipo. Resta inteso che per tutte le domeniche e/o festività non diversamente regolamentate dal presente articolo rimane in atto quanto previsto dal CCNL vigente;
b) per le ore lavorate in occasione di festività nazionali , la maggiorazione di cui all’art. 65 del CCNL del 1994 sarà elevata al 45%.
Nel mese di dicembre, qualora un singolo dipendente effettui più di due prestazioni lavorative domenicali e/o festive, oltre le maggiorazioni sopra previste, viene corrisposto un premio aggiuntivo di 2,00 euro per ogni ora di lavoro prestato nelle domeniche e/o festività successive alla seconda e con assorbimento dei trattamenti già erogati, che comunque rimangono operanti se di maggior favore per il dipendente.
Il limite massimo delle domeniche e/o festività lavorabili da ciascun dipendente non può eccedere le 26 nel corso di un anno solare. Le ore lavorate nelle giornate domenicali o festive eccedenti tale limite saranno a tutti gli effetti retribuite applicando una maggiorazione equivalente a quella prevista per il lavoro straordinario festivo.
In sostituzione della maggiorazione del 45%, di cui ai precedenti punti a) e b) , l’azienda potrà corrispondere la normale maggiorazione del 30%, riconoscendo altresì un permesso retribuito da calcolarsi nella misura di un’ora ogni 4 ore di lavoro domenicale e festivo prestato.
Il monte ore così maturato potrà essere fruito a gruppi di 4 ore, nel periodo compreso fra il 1 giugno e 30 settembre e nel mese di dicembre tali permessi potranno essere fruiti anche a gruppi di 2 ore.
Per le aziende con un numero di addetti per punto vendita inferiore a 5, la cui attività viene svolta nei comuni dell’entroterra inseriti in un elenco approvato dalle parti (allegato 1), in cui preminente è la necessità di rivitalizzare il tessuto commerciale-sociale , i permessi potranno essere fruiti in qualsiasi periodo dell’anno a gruppi di due ore.
I permessi potranno essere usufruiti a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze aziendali.
I permessi non fruiti entro il mese di maggio dell’anno successivo saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento, nel rispetto del contratto nazionale, delle leggi in materia di orario di lavoro e delle direttive comunitarie .
ARTICOLO 10
LAVORO STRAORDINARIO
In riferimento all’art. 61 del CCNL del 1994, le ore di lavoro straordinario dovranno essere annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria.
Allo scopo di favorire l’applicazione di quanto previsto dal sopraccitato articolo, la Commissione Paritetica Provinciale quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, si riserva di chiedere in visione il registro stesso, ove lo ritenga necessario.
In relazione al lavoro straordinario, all’Osservatorio Provinciale di cui all’art. 16 viene demandato l’esame della situazione generale ed in particolare la valutazione del fenomeno.
ARTICOLO 11
CONTRATTI ESTIVI A TEMPO DETERMINATO
Le disposizioni del presente articolo si applicano solamente alle aziende che occupano fino ad un massimo di 5 lavoratori dipendenti. Per il computo dei lavoratori occupati devono essere conteggiati tutti quelli assunti con qualsiasi forma contrattuale prevista dalle norme vigenti.
Al fine della integrazione delle conoscenze tecniche teoriche, fornite dal sistema scolastico, con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro, durante il periodo giugno-ottobre le aziende che applicano il C.C.N.L. Terziario distribuzione e servizi, firmato dalle Organizzazioni Nazionali a cui aderiscono le parti contraenti il presente accordo, e gli accordi collettivi provinciali, potranno stipulare contratti a termine estivi, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro, con giovani studenti che frequentino istituti superiori e/o scuole professionali o corsi di studi universitari. Possono essere inoltre stipulati contratti a termine estivi con neo diplomati che, con l’inizio dell’anno accademico successivo, intraprendano un corso universitario.
I giovani dovranno essere preferibilmente impegnati in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato. L’alternanza tra scuola e attività lavorativa sarà verificata dall’Osservatorio di cui all’art. 16, in base alle dichiarazioni fornite dalle parti; a tal fine l’azienda richiederà la presentazione di idonea documentazione a dimostrazione della scuola e della classe frequentate.
Fermo restando l’obbligo scolastico così come normato dalle leggi vigenti in materia, durante il contratto estivo il giovane percepirà la seguente retribuzione mensile, riproporzionata al tipo di contratto applicato ( full- time o part-time):
55% per la prima stagione lavorativa;
65% per la seconda stagione lavorativa;
75% dalla terza stagione lavorativa;
per chi frequenta corsi di studio universitari la retribuzione mensile
sarà in ogni caso pari all’85%.
Dette percentuali dovranno essere calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali per i dipendenti qualificati del IV livello del CCNL Terziario distribuzione e servizi , con esclusione dei premi incentivanti.
Nei contratti estivi a tempo determinato, la durata del periodo di prova è prevista in 10 giorni di effettiva prestazione lavorativa e dovrà risultare da atto scritto.
Le parti stipulanti il presente Contratto Integrativo Provinciale demandano alla Commissione Paritetica Provinciale, quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale, la corretta applicazione del presente istituto, allo scopo di valutarne l’utilizzo.
A tal fine le aziende dovranno inviare, all’atto dell’assunzione, copia del contratto individuale di lavoro alla Commissione Paritetica Provinciale, quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente Contratto Integrativo Provinciale (allegato 2) e ne costituisce parte integrante.
Per quanto non previsto valgono le norme del CCNL di categoria.
I contratti a tempo determinato estivi hanno validità solo per l’anno in cui vengono rilasciati e pertanto dovranno essere ripresentati ogni anno.
NOTA INTERPRETATIVA ALL'ARTICOLO 11
Contratti Estivi a tempo determinato
In data 15 settembre 2003 le parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da aziende del Terziario Distribuzione e Servizi
Premesso
che sono sorti dubbi interpretativi in relazione all'applicazione dell'articolo 11 del Contratto Integrativo Provinciale in merito alla qualificazione dei dipendenti che abbiano usufruito dei contratti ivi previsti,
Considerata
la natura privatistica dell'istituto della qualifica;
le modalità di svolgimento e le finalità dei contratti estivi a tempo determinato previsti dal citato articolo 11
rilasciano la seguente interpretazione:
al termine del periodo di lavoro regolamentato dall'articolo 11 del Contratto Integrativo Provinciale " contratti estivi a tempo determinato " il lavoratore non matura alcuna qualifica nonché anzianità computabile per la determinazione della durata necessaria per ottenere la qualifica stessa.
CONFCOMMERCIO DELLA FILCAMS-CGIL
PROVINCIA DI IMPERIA
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
ARTICOLO 12
FERIE
La richiesta , così come la concessione delle ferie dovranno risultare da atto scritto.
ARTICOLO 13
TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO
ELEMENTO AUTONOMO PROVINCIALE
Fermo restando il terzo elemento previsto dal CCNL , a decorrere dalla firma del presente Contratto Integrativo Provinciale a tutti i dipendenti del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Imperia, verrà corrisposto un compenso pari a 2 euro mensili per 12 mensilità, a titolo di elemento autonomo provinciale, per tutti i livelli.
Tale elemento dovrà essere corrisposto in aggiunta al terzo elemento provinciale, peraltro già conglobato nella contingenza.
ARTICOLO 14
ELEMENTO VARIABILE COLLEGATO ALLA PRODUTTIVITA’
Nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo “assetti contrattuali” del protocollo del 23/07/1993, le parti riconoscono il carattere di novità e sperimentazione di un secondo livello di contrattazione territoriale, valevole per il settore terziario, che prevede elementi economici aggiuntivi, rispetto alle retribuzioni già definite dalla contrattazione nazionale, correlati ad obiettivi di produttività, di qualità e di competitività e comunque riconducibili all’andamento economico delle aziende della provincia.
Il secondo livello di contrattazione territoriale, stante la sua natura, è alternativo a quello aziendale e pertanto restano escluse dalla sfera di applicazione del medesimo le aziende, operanti nella provincia, già interessate alla contrattazione aziendale interna.
Tutto ciò premesso, le parti fissano le quote- misura per la determinazione del “premio variabile provinciale annuo” prendendo in considerazione i sotto indicati parametri generali per la provincia di Imperia:
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI BASE – fonte Camera di Commercio
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO CON
DIPENDENTI
fonte INAIL settore di attività economica “commercio riparazione e intermediazione”
INCREMENTO/DECREMENTO DEGLI ADDETTI DEL TERZIARIO fonte INAIL- settore di attività economica “ commercio e riparazione e intermediazione”
La Commissione Paritetica, quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, provvederà alla determinazione delle variazioni percentuali dei parametri sopra indicati secondo le seguenti modalità:
differenza percentuale (preceduta dal segno meno in caso di variazione negativa) tra il valore risultante alla data del 31/12 di ogni anno e quello risultante al 31/12 dell’anno precedente.
Per l’anno oggetto della determinazione, gli indici di riferimento saranno quelli di due anni e dell’anno precedenti.
(esempio: Per la determinazione dell’elemento economico collegato alla produttività per l’anno 2003 , da erogare nel maggio 2004, gli indici di riferimento saranno quelli degli anni 2001 - 2002 ).
Qualora non fossero disponibili gli indici come sopra indicati, saranno presi a riferimento quelli relativi agli ultimi due anni consecutivi disponibili.
In base alla somma algebrica delle variazioni di ogni singolo indice come sopra determinato, sarà compito delle parti quantificare la maturazione di una quota di salario variabile annuo , da erogare agli addetti del terziario secondo le indicazioni riportate di seguito:
a) non darà diritto ad alcuna erogazione del salario variabile annuo un risultato di riferimento negativo o pari a zero.
b) Sarà erogata una quota pari al 50% del salario variabile annuo in caso di un risultato di riferimento positivo compreso fra 0,01 ed il 3.
c) Sarà erogata una quota pari al 100% del salario variabile annuo in caso di un risultato di riferimento positivo superiore al 3.
Il presente articolo ha carattere di sperimentazione della durata di 2 anni; l’importo massimo di salario erogabile sarà pari a 125 euro annui, parametrati al IV livello, applicando i parametri del CCNL del terziario vigente.
Le imprese, che non ritengono di rientrare nei parametri di cui sopra ovvero desiderino applicare un diverso criterio di computo, hanno la facoltà di scegliere una diversa valutazione dei parametri che si basino sulla realtà aziendale.
Le parti individuano pertanto, quali possibili indicatori per tale valutazione, i seguenti parametri:
- incremento del volume di affari (riferimento ai libri contabili ) vale a dire incremento reale delle vendite, depurato da inflazione rilevata dall’ISTAT;
- rapporto volume di affari/livelli occupazionali (riferimento libri contabili);
- media ore lavorate, per settimana, dai dipendenti.
Per l’anno oggetto della determinazione, gli indici di riferimento saranno quelli dell’anno precedente.
(esempio: Per la determinazione dell’elemento economico collegato alla produttività per l’anno 2003 , da erogare nel maggio 2004,gli indici di riferimento saranno quelli del 2003).
La determinazione della quota di salario variabile, basato su parametri di carattere aziendale, è alternativa a quella basata su parametri territoriali e tale quota resta confermata negli importi massimi per quest’ultima definiti
Sono altresì confermati:
· la parametrazione al IV livello;
· i coefficienti di percentuale;
· gli indici di riferimento definiti per la contrattazione territoriale stessa .
Entro il 15 aprile di ogni anno le aziende che optano per la determinazione del premio variabile su parametri di carattere aziendale, sono tenute a comunicare la scelta operata alla Commissione Paritetica, quale Centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, che, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a convocare l’azienda e le parti stipulanti il presente contratto integrativo per la valutazione e definizione dei parametri proposti dall’azienda.
Si conferma che le quote di salario variabile e non predeterminato, definite a livello territoriale o aziendale con i criteri come sopra individuati, consentono l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge, emanata in attuazione del protocollo del 23 luglio 93 e successivi.
Tale metodo alternativo è applicabile solamente a quelle aziende che abbiano i due anni di riferimento confrontabili, intendendosi con ciò due anni consecutivi interi di attività con dipendenti.
Si conferma altresì che tali importi erogati non sono utili alla maturazione di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Le quote di salario variabile verranno erogate con la busta paga del mese di maggio a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; in rapporto ai mesi di anzianità maturati presso l’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene l’erogazione stessa. In sede di prima applicazione la quota di salario variabile relativa all’anno 2002 verrà erogata nella busta paga relativa al mese di settembre 2003 e sarà da considerarsi quale indennità di vacanza contrattuale, derivante dal protrarsi dei tempi necessari a raggiungere l’accordo dalla data di presentazione della piattaforma rivendicativa da parte delle Associazioni Sindacali.
Le frazioni di mese, pari o superiori a 15 giorni , sono da considerarsi mese intero. Gli importi da erogarsi ai lavoratori assunti con contratto part-time saranno riproporzionati secondo quanto previsto dal CCNL del settore terziario in vigore.
Il disposto del presente articolo si applica alle aziende del comparto terziario distribuzione e servizi con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 5, con esclusione di tutte le altre forme di assunzione. Resta inteso che anche tali aziende dovranno comunque corrispondere l’elemento autonomo provinciale, di cui al comma 1 dell’art. 13.
Il numero dei dipendenti si commisura in base alla media mensile dell’anno solare precedente o sulla media del minor periodo, per le attività iniziate in corso d’anno.
Nel caso sorgessero difformi interpretazioni in merito all’applicazione del presente articolo, sarà compito della Commissione Paritetica Provinciale, quale centro Servizi dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, operare le necessarie verifiche e fornire i conseguenti chiarimenti.
Il premio è assorbibile da altri premi eventualmente già corrisposti o per i quali l’azienda si è assunta l’impegno alla corresponsione, purché collegati o collegabili alla produttività o redditività aziendale.
ARTICOLO 15
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti riconoscono valore essenziale alla formazione del proprio settore di impiego che intendono promuovere e sviluppare, quale strumento di crescita professionale per il lavoratore e di qualificazione per l’azienda.
In tal senso riconoscono nell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario l’organismo demandato a sviluppare ogni occasione possibile di formazione finanziata, che verrà promossa con l’ausilio delle parti firmatarie del presente contratto integrativo.
ARTICOLO 16
OSSERVATORIO PROVINCIALE PREVISTO DALL’ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO
Le parti, entro 30 giorni dalla data della firma del presente Contratto Integrativo Provinciale, istituiranno l’Osservatorio Provinciale del Terziario operante in provincia di Imperia, avente sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, al quale vengono demandati i compiti di monitoraggio e verifica :
· dei contratti di formazione e lavoro
· dello stato e della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro;
· del fenomeno dell’ apprendistato;
· delle prestazioni straordinarie
· dell’alternanza tra scuola e attività lavorativa nei contratti estivi a tempo determinato di cui all’art. 11 del presente Contratto Integrativo Provinciale
Esso inoltre avrà il compito di:
· Svolgere , in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia
· Svolgere ogni altra funzione espressamente demandata dalla contrattazione nazionale e integrativa provinciale e/o aziendale.
La composizione dell’Osservatorio viene fissata in 6 componenti di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori designati rispettivamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e 3 in rappresentanza della Confcommercio. Le riunioni dell’Osservatorio si intenderanno valide con la presenza di almeno 1 rappresentante dei lavoratori e 1 rappresentante dei datori di lavoro
ARTICOLO 17
CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute “ad personam”
ARTICOLO 18
INSCINDIBILITA’
Le norme del presente Contratto Integrativo Provinciale sono correlate e inscindibili tra loro, anche in riferimento a quanto previsto dal già richiamato DPR 1136 del 2.1.62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 13.08.62.
ARTICOLO 19
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo avrà decorrenza dal 1 maggio 2003 e avrà durata quadriennale. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto Integrativo Provinciale.
Allegato 1)
ELENCO DEI COMUNI dell’entroterra della provincia di Imperia, individuati dalla Commissione Paritetica , ai sensi ed effetti dell’art. 9 , del Contratto Integrativo Provinciale del 21maggio 2003
|
AIROLE |
MONTEGROSSO PIAN LATTE |
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APRICALE |
OLIVETTA SAN MICHELE |
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AQUILA D’ARROSCIA |
PERINALDO |
|
ARMO |
PIETRABRUNA |
|
AURIGO |
PIEVE DI TECO |
|
BADALUCCO |
PIGNA |
|
BAIARDO |
POMPEIANA |
|
BORGHETTO D’ARROSCIA |
PONTEDASSIO |
|
BORGOMARO |
PORNASSIO |
|
CARAVONICA |
PRELA’ |
|
CARPASIO |
RANZO |
|
CASTELLARO |
REZZO |
|
CASTEL VITTORIO |
ROCCHETTA NERVINA |
|
CERIANA |
SAN BIAGIO DELLA CIMA |
|
CESIO |
SEBORGA |
|
CHIUSANICO |
SOLDANO |
|
CIPRESSA |
TERZORIO |
|
CIVEZZA |
TRIORA |
|
COSIO D’ARROSCIA |
VALLEBONA |
|
COSTARAINERA |
VASIA |
|
DIANO ARENTINO |
VESSALICO |
|
DIANO CASTELLO |
VILLA FARALDI |
|
DIANO SAN PIETRO |
|
|
DOLCEACQUA |
|
|
DOLCEDO |
|
|
ISOLABONA |
|
|
LUCINASCO |
|
|
MENDATICA |
|
|
MOLINI DI TRIORA |
|
|
MONTALDO LIGURE |
|